La tracciabilità di un prodotto DOP come l’olio di oliva è uno strumento indispensabile per informare e tutelare il consumatore. Naturalmente, i consumatori hanno diritto a essere soddisfatti sotto tutti i punti di vista. Quando si tratta di industria agroalimentare, il grado di soddisfazione coincide con il benessere psicofisico, ragion per cui è necessario certificare la qualità dei prodotti. Solo una legislazione attenta e scrupolosa può ovviare agli inconvenienti che pregiudicano la bontà di ciò che portiamo sulle nostre tavole. Ecco perché, attraverso l’etichettatura, i consumatori hanno la possibilità di accedere a informazioni senza le quali mancano trasparenza nell’acquisto e nella vendita. Il mercato si nutre della libera commercializzazione di prodotti come l’olio di oliva, così come di campagne marketing che stimolano gli acquisti. Un principio imprescindibile, ma che va regolamentato attraverso una normativa trasparente e costantemente aggiornata. E non troppo sbilanciata verso una parte piuttosto che verso un’altra.
La tracciabilità comincia con le regole e le normative
I consumatori forse non lo sanno, ma il Regolamento Ue n 299/2013 li tutela dal rischio di abusi, frodi e contraffazioni. Infatti, ciò che il regolamento dispone al suo interno, prevede l’iscrizione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale di tutti quei soggetti responsabili della produzione e del confezionamento di olio. Nello specifico, il possesso del registro telematico è imposto ai
- Produttori di olio di oliva DOP e IGP
- Produttori di Olio vergine di oliva
- Produttori di Olio di sansa
- Olivicoltori e operatori che commercializzano prodotti non destinati all’autoconsumo
- Coloro che raffinano olio di sansa e producono miscele di olio destinati al mercato oltreconfine.
La presenza di regole e normative che vincolano alcuni soggetti alla tenuta del registro telematico implica l’esclusione di altre figure. Come coloro che vendono olive dei propri oliveti, o incaricano terzi non solo per la commercializzazione, ma anche per la detenzione e lavorazione della materia prima.
Origine del prodotto e altre informazioni
Il Regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione Europea non è solo il risultato di uno sforzo in nome del principio di tracciabilità dell’olio di oliva. Il regolamento serve a garantire la libertà di scelta dei consumatori. Perché questi ultimi possano sentirsi tutelati è importante che abbiano a disposizione un gran numero di informazioni. A ragione di questa premessa, il regolamento delegato 1096/2018 include nuove misure riguardo all’ etichettatura. Sull’etichetta va riportata la composizione chimica dell’olio di oliva prevedibile a fine vita, e non quella in concomitanza dell’imbottigliamento. Le etichette contengono anche informazioni riguardo all’annata agraria – indicata nel nostro paese con la legge 122/2016, così come sulle tempistiche di molitura delle olive. Non a torto, etichetta resta sinonimo di origine del prodotto, così da sapere qual è il Paese di provenienza delle olive nonché i luoghi destinati a molitura e imbottigliamento.
La tracciabilità e la buona leggibilità: l’etichetta
Tracciabilità fa rima con qualità e trasparenza. È stato il Reg. Ce n.178/2002 a imporre alle aziende distributrici di prodotti alimentari un sistema di tracciabilità interno. Nove anni dopo, con il Regolamento n. 1169/2011 è entrato in vigore il criterio di buona leggibilità, a tutela del consumatore perché possa fare scelte consapevoli attraverso informazioni chiaramente accessibili. Nell’etichettatura vige l’obbligo di rispettare parametri come spaziatura, colore, dimensioni dei caratteri e altezza delle lettere, nonché il giusto contrasto tra sfondo e scritta. La protezione della salute pubblica va garantita a prescindere, e quindi i consumatori effettuano scelte sicure e consapevoli solo se riconoscono
- Le caratteristiche nutrizionali, specie in presenza di regimi alimentari o diete particolari
- Identità e composizione dell’alimento
- Presenza di elementi potenzialmente nocivi
- Modalità di conservazione, dalla durata alle condizioni per un uso sicuro dell’alimento
Evoluzione della tracciabilità
I produttori onesti non si oppongono a un sistema di tracciabilità accessibile al consumatore. Pertanto, lo ritengono uno strumento destinato ad attestare le qualità di ciò che distribuiscono, commercializzano e vendono. Conoscere la provenienza dell’olio di oliva – così come di tanti altri prodotti a scopo enogastronomico – è indubbiamente un valore aggiunto del mercato di oggi. Tuttavia, se la normativa fa passi in avanti, lo stesso vale per i mezzi tecnologici a disposizione. Oggi è possibile sfruttare la tecnologia smart e una serie di dispositivi intelligenti come sensori, reti wireless, cloud e software più sofisticati per offrire una tracciabilità 4.0. La digitalizzazione offre ai consumatori la possibilità di accedere a tutte le informazioni ovunque e in tempo reale. Ma non solo: la presenza di dispositivi smart a costi contenuti può impedire episodi incresciosi o atti di deliberata contraffazione. Nonché stimolare le autorità competenti a vigilare e tenersi al passo coi tempi.